AL DOTT PIERO/PIETRO ROCCHINI
PEC dall’AVV Luigi PArenti
OGGETTO- TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONI RILEVANTI DA PARTE DEL DIFENSORE DEL DOTT. PAOLO FERRARO
Egregio dott. Pietro/Piero Rocchini,
semmai ve ne fosse bisogno, per mancata consegna od acquisizione, le trasmetterò cinque successive PEC (pregresse) e relativi allegati ordinati [n.d.r. *1] già trasmessi con finale istanza di revoca di incarico peritale e di immediato proscioglimento, ancora non evasa dal giudice. [n.d.r. *2]
Tanto anche per quanto di rilievo sulla figura del testimone unico “sentito” prima dell’inopinata interruzione del dibattimento mediante l’esercizio delle funzioni consistito in conferimento di incarico di perizia, il cui nocumento arrecato al dott. Paolo Ferraro è in re ipsa.
La semplice considerazione testé fatta, alla luce delle precisazioni appresso, manifesta ex ante la illegittimità dell’incarico che travolge la adesione allo stesso, con il suo espletamento, che sarebbe altrimenti doveroso.
Difatti secondo la giurisprudenza il crinale tra uso ed abuso disegna un limite anche all’esercizio delle funzioni giudiziarie e disegna (anche), come ogni fatto suscettibile di qualificazione penale, diritto di resistenza.
Dalla documentazione acquisita e DVD già depositati, posti nel frattempo a diretta disposizione del giudice, emerge inequivocabilmente difatti che non solo il dott Paolo Ferraro non ha mai avuto diagnosticata o meno una patologia, ma
1) era da sempre perfettamente capace di intendere e volere,
2) idoneo al lavoro ed a qualunque attività,
3) idoneo specificamente all’espletamento delle funzioni giudiziarie sottrattegli sulla scorta di un ordito criminale di interesse e vaglio funzionale spettante alla Procura di Perugia,
4) ed altresì prima uomo e poi magistrato di particolari doti e qualità, “eccellenti”, trasfuse contraddittoriamente in una delibera del 2012 (!) adottata dal medesimo CSM nel vaglio più che positivo eccezionale, di progressione di carriera del dott. Paolo Ferraro.
Tralascio ogni approfondita considerazione, sviluppata nella documentazione, in altre sedi e di interesse funzionale giudiziario, circa la abnormità dell’incarico peritale sotto il profilo della sua ipostatizzazione in un processo che si prescriverà nel gennaio 2020, per meri fatti qualificati artificialmente come diffamazione consistita in realtà in continente propalazione addirittura in un caso meramente occasionale ed indiretta di fatti veri dimostrati e supportati da prove dirette (anche), molteplicemente scriminata sotto vari profili e titoli di giustificazione comunque rilevanti, ed espletata nell’esercizio del diritto-dovere nell’ambito di informazione pubblica necessaria a fini difensivi in stato di necessità e su fatti di interesse pubblico. [n.d.r. *2]
UN caso senza precedenti nell’intera storia dello Stato italiano sin dal 1870.
Da quali scaturigini sorga tutta la vicenda è già senza ombra di dubbio a Lei ben noto e lo sarà vieppiù semplicemente compulsando il DVD ” IL FILO DEL MAGISTRATO” già comunque agli atti del processo e scaricabile aggiornato in rete.[*4]
Rilevo altresì che è depositata la prova diretta della integrale falsificazione del test psicometrico somministrato nel 2011 dall’allora perito dott Tonino Cantelmi nominato dai membri della commissione dell’allora CSM 2010-2013, come da registrazione tra presenti, trascrizione e consulenza sulla condotta del predetto redatta da prof. Psichiatra dott. Alessandro Vannucci [n.d.r. *5], e impianto di prove dirette che dimostrano la falsificazione e falsità della deposizione dibattimentale che poteva inizialmente trarre ipoteticamente in inganno il giudice.
Così come il prosieguo finalizzato della attività del Cantelmi risulta analiticamente denunciato e analizzato per i falsi e la trattazione di questi, nel 2011 (ALL A ricorso al Cds) [n.d.r. *6]. Rilevo altresì che non solo pende giudizio al TAR sulla prima sospensione comminata ma istanza di revoca in regime di autotutela inoltrata al CSM.
Alla presente prima PEC le allego solo parere citato sul dott, Ferraro confluito in delibera del . CSM del 2012 (ALL B progressione di carriera deliberata conformemente nel 2012 [n.d.r. *7]), ed istanza di immediato proscioglimento già inviata via PEC al giudice (ALL C istanza proscioglimento immediato ex art. 129 cpp).
Ma l’incarico è stato reiterato [n.d.r. *3] nonostante la rinuncia del precedente perito debitamente informato, e soprattutto dopo che al giudice era stata depositata la intera documentazione.
Provvederò a farle recapitare al suo studio due DVD di prove dirette e documentali di cui un dvd multimediale integrato realizzato dal nostro “incapace di intendere e volere” a suo tempo studiato dal CNR per un suo programma di intelligenza artificiale applicato alla automazione integrale delle funzioni inquirenti in settore di reati.
La invito serenamente a valutare la sua adesione all’incarico sopra enucleato, trasmettendoLe comunque i segni della consapevole stima fattimi nei di lei confronti dal dott. Ferraro.
Roma 8 agosto 2019
AVV LUIGI PARENTI
Indice allegati in allegato
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E ora il rapido intervento della Procura di Perugia ex officio diviene necessario. E una consapevole partecipazione attiva vieppiù.